Art. 18.
(Scuole di montagna).

      1. Per le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ubicate nei comuni ad alta specificità montana, sono consentite deroghe

 

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alle disposizioni vigenti relative al numero minimo di alunni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. È favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.
      2. Al fine della concreta attuazione del diritto allo studio, agli studenti delle scuole del secondo ciclo d'istruzione, statali e paritarie, e delle università, situate nei comuni ad alta specificità montana, sono assegnate, con priorità, borse di studio.